Descrizione
Il Sindaco
Visti gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 contenenti le disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento;
Atteso che il Comune di Calcio si trova inserito nella zona climatica “E”, dove è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile;
Viste le condizioni climatiche previste dal servizio meteorologico, che annunciano il mantenimento degli abbassamenti delle temperature, in particolare delle minime, per tutta la settimana;
Ordina
che gli impianti di riscaldamento possono essere attivati per un massimo di 6 ore e 30 minuti (sei ore e trenta minuti) giornaliere in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00 dal 22.04.2024 al 28.04.2024 compresi.
Dispone
che la presente ordinanza venga:
- trasmessa all’Area Gestione del Territorio;
- pubblicata all’albo pretorio on-line sino alla scadenza del 28 aprile 2024;
- pubblicata nella home page del sito istituzionale del Comune di Calcio;
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Calcio, 22/04/2024 |
Il Sindaco |
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Elena Antonia Cleofe Comendulli |
A cura di
Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2024, 16:03